Scudo fiscale  
     
 

Il rimpatrio e la regolarizzazione

Se le attività sono detenute in paesi appartenenti all’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscano lo scambio di informazioni in via amministrativa (al momento la Norvegia) è consentito oltre al rimpatrio anche la regolarizzazione. In questo caso il contribuente potrà anche mantenere all’estero le sue attività, ma devono essere dichiarate sia ai fini dei redditi che ai fini del monitoraggio.

Se, invece, le attività sono al di fuori dell’Unione Europea (eccetto la Norvegia) è ammesso solo il rimpatrio. Con il rimpatrio si ha la possibilità di far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all’estero.

Altre forme di rimpatrio possibili sono quella (poco utilizzata) di trasporto al seguito delle attività da parte del soggetto interessato e quella più diffusa di rimpatrio “giuridico” che avviene mediante l’apertura di un conto presso un intermediario residente che, successivamente, con le attività emerse costituisce un sub deposito all’estero.

Nel caso in cui ci si trovi in Paesi Extra UE (diversi da Norvegia) il rimpatrio sia di capitali che giuridico è obbligatorio.

Con la regolarizzazione si possono tenere all’estero il denaro e le altre attività finanziarie. Può essere utilizzata sia per le attività finanziarie che per le attività di natura diversa come gli immobili e gli oggetti preziosi.

Relativamente agli immobili la via percorribile per la sanatoria è la regolarizzazione. Nel caso di attività comunitarie, il contribuente può liberamente scegliere tra rimpatriare e/o regolarizzare le attività finanziarie.

La regolarizzazione senza rimpatrio è consentita solo per le attività in essere in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Gli immobili situati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo non sono scudabili (dato che non possono essere rimpatriati) ma possono essere ceduti o conferiti a una società le cui azioni o quote sono rimpatriabili.

Gli altri beni patrimoniali (preziosi, opere d’arte, arredi, oggetti di antiquariato, yacht) situati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo sono rimpatriabili ma ci sarà l’obbligo di effettuare una dichiarazione doganale ai fini IVA, con conseguente perdita dell’anonimato.

 

> Scudo Fiscale 2009
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> Come quantificare il valore delle attività
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> A chi presentare la dichiarazione riservata?
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> Il segreto fiscale
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