Scudo fiscale  
     
 

Il segreto fiscale

Ai soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione è garantito il completo anonimato fiscale. Infatti, i dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non solo non sono comunicati all’Amministrazione finanziaria al momento dell’operazione, ma non sono forniti neppure successivamente in sede di eventuali accertamenti ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73 o art. 51 DPR 633/72.

La riservatezza della dichiarazione comporta comunque che l’intermediario non debba fornire all’Amministrazione Finanziaria alcun dato o informazione relativamente alla dichiarazione stessa ed al conto segretato su cui vengono immesse le attività rimpatriate.

Preme comunque specificare che, a differenza del rimpatrio, nel caso della regolarizzazione le attività mantenute all’estero dovranno essere dichiarate - così come previsto dal D.L. 167/90 sul monitoraggio fiscale- nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Come gli intermediari anche i contribuenti sono legittimati a non fornire informazioni sui propri conti. Il regime della riservatezza non può essere applicato ai conti cointestati con soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione riservata. In questo caso, il conto non può usufruire della segregazione, neanche nel caso di richieste di informazioni riguardanti il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata.

L’interessato, se vuole, può rinunciare al regime di riservatezza.

 

> Scudo Fiscale 2009
> Contenuti
> I soggetti ai quali è rivolto lo Scudo-ter
> Quali sono le attività oggetto di emersione
> Cosa fare
> Il rimpatrio e la regolarizzazione
> Come quantificare il valore delle attività
> La dichiarazione riservata
> A chi presentare la dichiarazione riservata?
> Il pagamento dell’aliquota straordinaria
> Il segreto fiscale
> Gli effetti dello Scudo Fiscal
> Le principali differenze con gli scudi
   del 2001 e del 2003