Scudo fiscale  
     
 

Il pagamento dell’aliquota straordinaria

Ai fini del rimpatrio o della regolarizzazione il contribuente dovrà pagare un’imposta straordinaria.

Essa è pari al 5% del capitale sanato. La base imponibile al fine dell’applicazione dell’imposta sarà data dal rendimento lordo presunto (10%) delle attività detenute all’estero.

Tale rendimento viene fissato forfettariamente nella misura del 2% annuo, per i 5 anni antecedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Da tale rendimento non potranno essere scomputate le eventuali perdite subite. Sull’importo complessivo dei rendimenti lordi annui verrà applicata un’aliquota del 5%.

Tale aliquota è comprensiva, oltre che dell’imposta straordinaria dovuta per il rimpatrio o la regolarizzazione, delle sanzioni e degli interessi.

 

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